Roma. Interrogazione parlamentare degli onorevoli Emanuele Fiano e Gennaro Migliore sulle attribuzioni delle funzioni dirigenziali al solo Segretario Comunale di Acerra.
Riportiamo di seguito il contenuto dell’interrogazione parlamentare.
Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
il comune di Acerra è dotato di personale con qualifica dirigenziale;
dalla data di insediamento dell’attuale Sindaco, risalente a giugno 2012, tutte le posizioni dirigenziali previste, tranne una breve parentesi per una delle direzioni tecniche sono state coperte; nonostante l’ampia e piena copertura di posizioni dirigenziali, al segretario generale sono state sempre attribuite – tranne qualche temporanea, singola e marginale eccezione – importanti e significative funzioni dirigenziali: «gestione giuridica del personale»; «Relazioni sindacali e formazione del personale»; «affari giuridico legali»; «ufficio speciale per la raccolta differenziata e igiene urbana»; «ambiente e riqualificazione urbana»; «Suap e imprese sociali»; «anticorruzione»;
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/01780&ramo=CAMERA&leg=18
Questo quadro organizzativo è stato da ultimo confermato con il provvedimento sindacale n. 16 del 10 aprile 2018; la stabile e permanente attribuzione al segretario generale di imponenti, rilevanti funzioni dirigenziali – in assenza di qualunque presupposto di fatto, pur non sussistendo alcuna vacanza di posizioni dirigenziali e in carenza di espresse disposizioni regolamentari – ad avviso degli interroganti ha ingenerato la dissoluzione di ogni forma di controllo e di verifica, con l’avvio di un perdurante processo patologico di «snaturamento» e «sviamento» del ruolo del massimo funzionario dell’ente, con la compromissione del livello generale di legalità e imparzialità dell’azione amministrativa, come è possibile desumere nei pareri dell’autorità amministrativa, ad esempio, quello del 9 ottobre 2009, reso dal Ministero dell’interno, e quello formulato dalla Corte dei Conti, sezione regionale per la Basilicata n. 50 del 2015; la grave alterazione è stata già, nel gennaio 2017, segnalata dai consiglieri comunali di opposizione del precedente mandato amministrativo alla direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del Ministero dell’interno e il 4 giugno 2018 è stata oggetto di trattazione del consiglio comunale, convocato sul punto ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del testo unico dell’ordinamento delle autonomie locali, da cui peraltro è scaturita una querela contro due consiglieri comunali da parte del segretario comunale:
quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per verificare se l’impropria e perdurante attribuzione di tali poteri dirigenziali al segretario generale possa – per carenza di piena legittimazione e la sussistenza di un permanente conflitto di interessi – aver inficiato la validità degli atti adottati nell’esercizio delle relative funzioni e se tali persistenti violazioni, investendo oramai una ingente quantità di provvedimenti amministrativi comunali, si possano configurare, ad ogni effetto di legge e in particolare del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, come «gravi»;
ove ne sussistano i presupposti, se non intenda adottare le iniziative di competenza per addivenire ad una immediata cessazione di una situazione nella quale non sussistono più le condizioni minime per lo svolgimento di elementari e fondamentali attività di controllo sull’attività amministrativa di rilevanti settori e su fondamentali procedimenti, quali concorsi pubblici, indizioni di gare di appalto tra cui il servizio di nettezza urbana, gestione del personale, cura del contenzioso giudiziario e altro.